Codici bovini

Alla fine degli anni 90, con la diffusione del morbo dell’encefalopatia spongiforme bovina BSE, più comunemente conosciuta come morbo della “mucca pazza”, vengono ridefinite le normative europee che regolano il commercio di carne bovina. Il Regolamento CE 1760/2000 introduce così la tracciabilità dei prodotti bovini permettendo, in caso di emergenza igienico-sanitaria, di risalire direttamente agli animali e all’azienda nella quale si è manifestato il problema. Secondo questo Regolamento, ogni animale è quindi identificato con una documentazione che lo accompagna lungo tutta la filiera produttiva. La tracciabilità rende dunque trasparente il processo produttivo di carne bovina e permette di ristabilire la fiducia tra consumatore e produttore, destabilizzata dagli episodi di BSE.
Le normative di riferimento in questo ambito sono il Regolamento citato precedentemente e le modifiche ad esso applicate nel corso degli anni, delle quali l’ultima risulta essere del 2015.

Le informazioni obbligatorie da apporre in etichetta sono valide per tutte le parti della carcassa costituite da muscolatura striata, per le carni macinate costituite esclusivamente da carne bovina e sale, e per le rifilature dei tagli anatomici costituiti da muscolatura striata. Non vengono invece applicate alle frattaglie e alle preparazioni a base di carne.
I prodotti di carne bovina devono quindi essere obbligatoriamente accompagnati dalle seguenti informazioni in etichetta:
– paese di nascita
– paese di allevamento
– paese di macellazione con bollo CE e numero di approvazione
– paese di preparazione per le carni macinate
– paese di selezione con bollo CE enumero di approvazione
– codice alfanumerico di riferimento tra animale e lotto.

Le prime quattro indicazioni, qualora si svolgano nello stesso paese, possono essere sostituite con la dicitura “origine”. Qualora la carne non provenga da un paese dell’Unione Europea, deve contenere l’indicazione: «Allevato in: non UE» e «Macellato in: (nome del paese terzo in cui è stato macellato)». Eventuale informazioni aggiuntive possono riguardare:
– sistema di allevamento
– alimentazione dell’animale
– trattamenti terapeutici e loro sospensione
– razza o tipo genetico dell’animale
– periodo di frollatura

Per la vendita al dettaglio vigono le stesse normative: in macelleria, le carni devono comunque essere accompagnate dalle stesse informazioni obbligatorie, riportate solitamente su di un apposito cartello presso il banco frigo.

TORNA A MESSAGGIO IN… CODICI