Messaggi in… codici

Articolo realizzato a cura dall’ambulatorio nutrizionale di Voglia di Vivere

Attenzione a come parlate… qualche losco soggetto potrebbe ascoltarci quindi… parliamo in codice! No, anzi, in codici, ovvero i preziosi strumenti che permettono ai consumatori di tutelare la propria salute con scelte sane e consapevoli. Secondo la normativa nazionale si definisce etichettatura “L’insieme delle menzioni, delle indicazioni, dei marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente sull’imballaggio o su una etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo o, in conformità a quanto stabilito dalla legge, sui documenti di accompagnamento del prodotto alimentare”.

Il D.L. n 109 del 1992 è la normativa base che recepisce le direttive CEE 89/395 e 89/396, e alla quale sono state applicate diverse modifiche negli anni, le più importanti contenute nel Regolamento 1169/2011. Qualunque alimento destinato al consumatore finale o alle collettività è accompagnato da informazioni conformi al suddetto regolamento. Il campo di applicazione delle norme è legato a tre concetti di prodotto alimentare destinato al consumatore finale definiti nel D.L. n 109 del 1992:

  • prodotto preconfezionato: “l’unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettività, costituita da un prodotto alimentare e dall’imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata”.
  • prodotto preincartato: “l’unità di vendita costituita da un prodotto alimentare e dall’involucro nel quale è stato posto o avvolto negli esercizi di vendita”.
  • prodotto sfuso: prodotti alimentari non avvolti da alcun involucro, nonché quelli di grossa pezzatura anche se posti in involucro protettivo, generalmente venduti previo frazionamento.

Per quanto concerne l’etichettatura, i prodotti preincartati sono considerati al pari dei prodotti sfusi. Questi prodotti devono quindi essere dotati di un apposito cartello applicato ai recipienti che li contengono, sul quale devono essere esplicitati la denominazione di vendita, l’elenco degli ingredienti e le modalità di conservazione per i prodotti facilmente deperibili.

I prodotti preconfezionati, invece, devono obbligatoriamente riportare in etichetta le seguenti informazioni:

  1. la denominazione dell’alimento
  2. l’elenco degli ingredienti
  3. qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II del Reg. 1169/2011 o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata
  4. la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti
  5. la quantità netta del prodotto
  6. il termine minimo di conservazione o la data di scadenza
  7. le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego
  8. il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare
  9. il paese d’origine o il luogo di provenienza
  10. le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento
  11. per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo
  12. la dichiarazione nutrizionale.

Quest’ultima informazione si riferisce alle calorie fornite in kcal e in kJ, e al contenuto di carboidrati, proteine, grassi, fibra e sale espresso in g su 100 grammi di prodotto.

Eventuali informazioni aggiuntive possono riguardare marchi come DOP, IGP e STG, certificazioni in grado di assicurarne la qualità al cliente.

La leggibilità dell’etichetta rientra tra i diritti del consumatore. Questa costituisce un elemento importante per la corretta ricezione e interpretazione delle informazioni, sulla base delle quali poter effettuare una scelta consapevole. Le informazioni illeggibili sul prodotto sono una delle cause principali dell’insoddisfazione dei consumatori nei confronti delle etichette alimentari. Pertanto, tutte le informazioni devono essere stampate con caratteri leggibili, indelebili e facilmente comprensibili in modo tale che non risultino ingannevoli o fuorvianti.

D’altro canto, al momento dell’acquisto il consumatore ha il dovere di leggere attentamente l’etichetta in quanto essa costituisce la fonte più immediata ed essenziale di informazioni relative all’alimento che andrà a consumare.

NEL DETTAGLIO ALCUNI CODICI SPECIFICI

 

Codici bovini

Alla fine degli anni 90, con la diffusione del morbo dell’encefalopatia spongiforme bovina BSE, più comunemente conosciuta come morbo della “mucca pazza”, vengono ridefinite le normative europee che regolano il commercio di carne bovina. Il Regolamento CE 1760/2000 introduce così la tracciabilità dei prodotti bovini permettendo, in caso di emergenza igienico-sanitaria, di risalire direttamente agli animali e all’azienda nella quale si è manifestato il problema. Secondo questo Regolamento, ogni animale è quindi identificato con una documentazione che lo accompagna lungo tutta la filiera produttiva. La tracciabilità rende dunque trasparente il processo produttivo di carne bovina e permette di ristabilire la fiducia tra consumatore e produttore, destabilizzata dagli episodi di BSE.
Le normative di riferimento in questo ambito sono il Regolamento citato precedentemente e le modifiche ad esso applicate nel corso degli anni, delle quali l’ultima risulta essere del 2015.

Le informazioni obbligatorie da apporre in etichetta sono valide per tutte le parti della carcassa costituite da muscolatura striata, per le carni macinate costituite esclusivamente da carne bovina e sale, e per le rifilature dei tagli anatomici costituiti da muscolatura striata. Non vengono invece applicate alle frattaglie e alle preparazioni a base di carne.
I prodotti di carne bovina devono quindi essere obbligatoriamente accompagnati dalle seguenti informazioni in etichetta:
– paese di nascita
– paese di allevamento
– paese di macellazione con bollo CE e numero di approvazione
– paese di preparazione per le carni macinate
– paese di selezione con bollo CE enumero di approvazione
– codice alfanumerico di riferimento tra animale e lotto.

Le prime quattro indicazioni, qualora si svolgano nello stesso paese, possono essere sostituite con la dicitura “origine”. Qualora la carne non provenga da un paese dell’Unione Europea, deve contenere l’indicazione: «Allevato in: non UE» e «Macellato in: (nome del paese terzo in cui è stato macellato)». Eventuale informazioni aggiuntive possono riguardare:
– sistema di allevamento
– alimentazione dell’animale
– trattamenti terapeutici e loro sospensione
– razza o tipo genetico dell’animale
– periodo di frollatura

Per la vendita al dettaglio vigono le stesse normative: in macelleria, le carni devono comunque essere accompagnate dalle stesse informazioni obbligatorie, riportate solitamente su di un apposito cartello presso il banco frigo.

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